Autorizzazioni preliminari per l'acquisto, l'utilizzo e lo stoccaggio di gas tossici

Autorizzazioni preliminari per l'acquisto, l'utilizzo e lo stoccaggio di gas tossici

Per l'impiego di gas tossici (ovvero l'utilizzo, la custodia e la conservazione) occorre possedere apposta autorizzazione rilasciata dall'ATS (ex ASL) come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 58).

I gas tossici possono essere acquistati solo da soggetti autorizzati alla custodia, alla conservazione o al trasporto oppure in possesso di un certificato di acquisto che, nei Comuni dove non sono presenti la questura o il commissariato di pubblica sicurezza, viene rilasciato dal SUAP previo parere dell'ASL come previsto dal Regio Decreto 09/01/1927, n. 147, art 55 e 56.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:18.42