Autorizzazione congiunta: accertare la compatibilità paesaggistica

Autorizzazione congiunta: accertare la compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167), se sono stati realizzati lavori:

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è deve pagare una sanzione pari alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria viene determinato previa perizia di stima.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Ambiente Casa
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:18.42