Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
In Comune di Pralboino …
I cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
E' necessario in questo caso contattare l'ufficio e fornire i dati e i documenti necessari a dimostrare la nascita in Italia e la residenza ininterrotta dalla nascita al compimento dei 18 anni.
E' necessario altresì il pagamento di una somma al Ministero dell'Interno
Attualmente (23/07/2020) il pagamento ammonta a Euro 250,00 da effettuarsi con bollettino sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza", specificando nella causale "cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94",
Onde evitare versamenti inutili, il pagamento va eseguito solo dopo la verifica dei requisiti da parte dell’ufficio.
Il Comune, nel corso dei sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, comunica al neo-diciottenne straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di chiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione, la domanda potrà essere fatta anche oltre il compimento dei 19 anni.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con gli enti coinvolti.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Versamento di Euro 250,00 effettuato con bollettino sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza", specificando nella causale "cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94", da fare solo dopo la verifica dei requisiti da parte dell’ufficio.
(aggiornato al 23/07/2020)